Sfratto per finita locazione il diritto al risarcimento a favore del proprietario

Il conduttore che al termine del contratto di locazione non restituisce l‘immobile è obbligato a corrispondere al proprietario, oltre al canone già applicato, anche il risarcimento per il maggior danno causato.

La Cassazione (sentenza n. 18946/2019) ha però stabilito che l’obbligo di risarcire tale maggior danno, posto dall’articolo 1591 Codice Civile a carico del conduttore, presuppone la specifica prova di un’effettiva lesione del patrimonio del proprietario, consistente ad esempio nel non aver potuto utilizzare direttamente e tempestivamente l’immobile o nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente.