Squilli e messaggi ripetuti ed “indesiderati” possono integrare il reato di molestia ai sensi dell’art. 660 codice penale.
Squilli telefonici e SMS, ripetuti nel tempo e non graditi al destinatario, possono costituire una forma di arbitraria introduzione nella sfera di libertà individuale della vittima e un rilevante turbamento della sua serenità e della sua vita quotidiana. Conseguentemente questa condotta, salvo che non dia luogo ad un reato più grave, potrebbe integrare il reato di molestia ai sensi dell’art. 660 codice penale (Cassazione penale, sentenza n. 45315/2019).

