TFR: cessione e pignoramento.
Il dipendente, al momento della sottoscrizione di un contratto di prestito personale che prevede la restituzione delle somme mediante cessione del quinto o tramite la delega di pagamento, può vincolare a garanzia del prestito ricevuto il TFR accantonato sino a quel momento in azienda, oltre a quello che maturerà nei mesi successivi a favore dell’istituto che eroga il finanziamento.
In caso di licenziamento del lavoratore, il datore di lavoro deve versare il TFR alla finanziaria fino a saldare il residuo debito del finanziamento in corso.
Quando invece vi è un pignoramento in busta paga del lavoratore da liquidare, si deve considerare che per legge 1/5 del TFR deve essere obbligatoriamente versato per il pignoramento mentre la restante parte, se non ci sono finanziarie da soddisfare, resta nella disponibilità del lavoratore.

