In cosa si concretizza il “divieto di discriminazione” sul luogo di lavoro?
Secondo la normativa applicabile sono nulli tutti gli atti datoriali o i patti diretti a discriminare per motivi collegati al sesso un lavoratore o una lavoratrice.
La legge, inoltre, disciplina specificatamente alcune ipotesi particolari presumendone la natura discriminatoria, come, ad esempio, il licenziamento e le dimissioni (non convalidate) collegate ad eventi come la maternità, il matrimonio o l’unione civile.
In caso di violazione del divieto di discriminazione sono previste sanzioni e la possibilità di agire in giudizio.

