L’obbligo di mantenere il figlio da parte dei genitori non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, non sia ancora economicamente indipendente.
Ne consegue che, in tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato affidatario è di per sé legittimato ad ottenere dall’altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne.
Pertanto, l’eventuale rinuncia del figlio al mantenimento non può in alcun caso avere effetti sul dovere del coniuge non-affidatario a corrispondere l’assegno di mantenimento al genitore affidatario (Cass. Civ. , sez. I, n. 32529/2018).

