Quali condotte integrano il reato di violenza sessuale?
Quali condotte integrano il reato di violenza sessuale?
Il delitto di violenza sessuale è disciplinato dall’articolo 609 bis del codice penale, ai sensi del quale commette tale reato chi “con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”. Allo stesso modo ha luogo violenza sessuale se qualcuno induce un soggetto “a compiere o subire atti sessuali: o abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”.
In giurisprudenza è possibile trovare numerosi esempi di comportamenti “concreti” che integrano questo reato. Ad esempio nella sentenza n. 37395/2004 della Cassazione penale, viene stabilito che la condotta vietata dall’articolo 609 bis del codice penale comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, consistendo in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, anche se fugace ed estemporaneo, coinvolga la corporeità sessuale di quest’ultimo e sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.
Pertanto Cassazione ha ritenuto che il delitto di violenza sessuale è configurabile non solo nei casi in cui avvenga un contatto fisico diretto tra soggetto attivo e soggetto passivo, ma anche quando il soggetto attivo costringa soggetti diversi, da considerare soggetti passivi, a compiere atti di autoerotismo o a compiere o subire atti sessuali tra loro.

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