Che differenza c’è tra violenza sessuale e molestia?
Che differenza c’è tra violenza sessuale e molestia?
La Corte di Cassazione Penale (sentenza 27042/2010) ha stabilito che si ha violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) ogni volta che viene compiuto un qualsiasi atto che consiste in un contatto corporeo (anche se fugace ed estemporaneo) tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, o comunque in un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo, e pone quindi in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sua sfera sessuale.
Ad esempio il toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, configura violenza sessuale e non la semplice molestia sessuale (art. 660 c.p.), che è invece integrata solo in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall’abuso sessuale.
Se dalle espressioni verbali a sfondo sessuale si passa ai toccamenti a sfondo sessuale si realizza delitto di abuso sessuale consumato o tentato a seconda della natura del toccamento e delle circostanze del caso.
Il caso
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