Che effetto ha l’instaurazione di una relazione dell’ex coniuge con un altro partner sul suo diritto a ricevere l’assegno di mantenimento?
Che effetto ha l’instaurazione di una relazione dell’ex coniuge con un altro partner sul suo diritto a ricevere l’assegno di mantenimento?
L’instaurazione da parte del coniuge, non solo divorziato, ma anche separato, di una nuova famiglia, anche se solo di fatto, rescinde ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale, cui consegue che viene definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno di mantenimento a carico dell’altro ex coniuge.
Il Tribunale di La Spezia (sentenza n. 567/2020) ha inoltre osservato al riguardo che non hanno alcuna rilevanza le effettive condizioni reddituali del nuovo compagno della parte e non rileva quindi se le stesse sono più limitate rispetto a quelle del precedente coniuge.
Il Tribunale sottolinea infatti che il fondamento della cessazione dell’obbligo di contribuzione deve essere rinvenuto nel principio di autoresponsabilità del coniuge e nella valorizzazione della sua scelta esistenziale, libera e consapevole, di dar luogo ad una unione personale stabile e continuativa, che va a sovrapporsi al precedente matrimonio. Proprio per questo motivo l’ex coniuge che inizia un nuovo rapporto deve inoltre assumersi il rischio di futura eventuale cessazione di questa nuova relazione e delle relative conseguenze economiche.
Il caso
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