Destinazione del TFR e silenzio del lavoratore.
Destinazione del TFR e silenzio del lavoratore.
Se entro sei mesi dall’assunzione il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, a decorrere dal mese successivo il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto (c.d. silenzio assenso).
Nel caso in cui in vi siano più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR o alla forma individuata con accordo aziendale o, in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.
Qualora non siano praticabili le opzioni indicate, il datore di lavoro trasferisce il TFR che matura dal periodo di paga successivo al semestre ad un’apposita forma pensionistica complementare residuale, istituita presso l’INPS.

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