Investito sulle strisce: non c’è il diritto al risarcimento solo se la condotta del pedone è imprevedibile.
Investito sulle strisce: non c’è il diritto al risarcimento solo se la condotta del pedone è imprevedibile.
In caso di investimento di un pedone la responsabilità del conducente è esclusa solo quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di evitare l’incidente (Cassazione Civile sentenza n. 25027/2019).
Questa situazione ricorre nel caso in cui il pedone si sia comportato in modo imprevedibile ed anormale e l’automobilista si sia trovato quindi nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo ed evitarlo. Pertanto il pedone che attraversa la strada di corsa (anche se sulle strisce pedonali) immettendosi nel flusso dei veicoli in movimento dà luogo ad un comportamento che può rappresentare la causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo.
In ogni caso è però necessario che il conducente dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso impossibile compiere qualunque manovra di emergenza ed evitare l’incidente.
Il caso
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