La Pubblica Amministrazione deve provvedere alla manutenzione delle strade e risponde in caso di danno agli utenti.
La Pubblica Amministrazione deve provvedere alla manutenzione delle strade e risponde in caso di danno agli utenti.
Ai sensi della normativa in vigore l’ente proprietario di una strada è obbligato a provvedere alla sua manutenzione, a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti ed a mantenere in efficienza le stesse strade aperte al pubblico transito.
Ciò vale non solo per la “sede stradale”, ma anche per la zona non asfaltata ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della strada (“banchina”).
Conseguentemente l’ente proprietario deve prevenire e, in caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia presente sulla strada ed è inoltre tenuto al risarcimento dei danni conseguenti al suo mancato rispetto di tali obblighi (Cass. Civ., sez. III, n. 18325/2018).

Il caso
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