RISARCIMENTO DANNI DA AMIANTO

Morte causata da esposizione all’amianto e risarcimento: il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte avvenga dopo significativo lasso di tempo dall’esposizione, è configurabile e trasmissibile agli eredi?

Morte causata da esposizione all’amianto e risarcimento: il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte avvenga dopo significativo lasso di tempo dall’esposizione, è configurabile e trasmissibile agli eredi?

Secondo la Cassazione (sentenza n. 17577/2019) va ritenuto configurabile e trasmissibile agli eredi il danno subito dalla vittima nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo (in questo caso l’esposizione all’amianto) nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita.

Per quantificare il danno la Corte ha ritenuto corretto, da un lato, commisurare la componente del danno biologico “terminale” all’indennizzo da invalidità temporanea assoluta e, dall’altro, valutare la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che ha espressamente tenuto conto dell’evoluzione della patologia e del grado di sofferenza patita.

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