Ristrutturazione di un immobile: le responsabilità dell’appaltatore.
Ristrutturazione di un immobile: le responsabilità dell’appaltatore.
L’articolo 1669 del Codice Civile prevede una fattispecie di responsabilità extracontrattuale in capo all’appaltatore nel caso in cui questi costruisca edifici che, entro 10 anni dal compimento, crollino o rischino di crollare o comunque presentino gravi difetti strutturali, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta.
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che la stessa norma sia applicabile non solo nel caso di nuove costruzioni ma anche qualora, ricorrendone tutte le altre condizioni, vengano realizzate opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che poi crollino o presentino evidente pericolo di crollo o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo (Cass. Civ., sez. un., 7756/2017).

Il caso
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