Uno solo dei comproprietari può proporre autonomamente l’azione di sfratto per finita locazione del bene in comunione?
Uno solo dei comproprietari può proporre autonomamente l’azione di sfratto per finita locazione del bene in comunione?
Risposta affermativa viene data dalla giurisprudenza, sulla base del fatto che l’azione in giudizio per l’ottenimento del rilascio dell’immobile per finita locazione rappresenta un atto di ordinaria amministrazione della cosa comune per il quale si deve presumere che sussista il consenso degli altri comproprietari o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione. Conseguentemente non c’è la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla comunione.
Inoltre viene sostenuto che l’eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione.
Ne consegue che il singolo comproprietario può stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile in comunione e che ciascun comproprietario è inoltre legittimato ad agire per il rilascio del medesimo bene (Tribunale di Siena sentenza n. 814/2020).

Il caso
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