L’acquirente deve provare i vizi della cosa acquistata.

L’acquirente deve provare i vizi della cosa acquistata.
 
In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta è il compratore che esercita l’azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ad avere l’onere di provare specificatamente l’esistenza dei vizi (Cass. civ. sentenza 11748/2019).