Le ringhiere costituenti il parapetto del fronte dei balconi possono costituire parti comuni di un edificio condominiale.
Mentre i balconi di un edificio condominiale tendenzialmente non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, non essendo né necessari per l’esistenza del fabbricato, né destinati all’uso o al servizio di esso, i rivestimenti devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata. Pertanto la Corte di Cassazione (ordinanza n. 10848/2020) ha confermato una sentenza dove era stato deciso che le ringhiere costituenti il parapetto del fronte dei balconi ed i divisori degli stessi avessero principalmente una funzione di rendere esteticamente gradevole l’edificio, poiché erano “ben visibili all’esterno”, “disposti simmetricamente” e “omogenei per dimensioni, forma geometrica e materiale”.

