Le spese sostenute da un coniuge durante il matrimonio per le esigenze familiari non sono rimborsabili al momento della separazione.

Le spese sostenute da un coniuge durante il matrimonio per le esigenze familiari non sono rimborsabili al momento della separazione.

Durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, pertanto nel caso di una successiva separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’articolo 143 del Codice Civile (Cass. Civ., sez. VI, n. 10927/2018).