Tutti i condomini devono partecipare alle spese di conservazione del tetto.
La Cassazione ha recentemente ribadito (ordinanza n. 24927/2019) che le parti dell’edificio in condominio, come i muri, i tetti o le opere e i manufatti volti a preservare l’edificio da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d’acqua piovana rientrano tra le cose comuni, di conseguenza le relative spese devono essere ripartite in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive.

