Che valore probatorio hanno le email nel processo civile?
Che valore probatorio hanno le email nel processo civile?
La sentenza n. 11606/2018 della Cassazione civile ha chiarito che l’e-mail, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art. 2712 del codice civile e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Nella stessa sentenza è stato ricordato che l’email costituisce un “documento informatico” ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, comma 1, lett. p), (Codice dell’amministrazione digitale), ossia un “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
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