DIRITTO PENALE

Condannata per stalking l’imputata che lasciava liberi i gatti per arrecare disturbo alla vicina.

Condannata per stalking l’imputata che lasciava liberi i gatti per arrecare disturbo alla vicina.

La Cassazione penale (25097/2019) ha ritenuto che integri il reato di stalking la condotta di chi abbia volontariamente continuato a liberare i propri gatti nelle parti comuni dell’edificio abitato anche dalla persona offesa, essendo a conoscenza del disturbo arrecato e delle conseguenze sul piano igienico.

In particolare nella sentenza è stato evidenziato come l’imputata abbia volontariamente continuato a liberare gatti nelle parti comuni dell’edificio, nell’evidente consapevolezza della molestia che in tal modo arrecava alla propria vicina, nonché delle conseguenze, da un punto di vista igienico-sanitario, correlate alla presenza degli escrementi animali e al persistente olezzo delle loro deiezioni.

Questo comportamento è stato ritenuto riconducibile a quello tipizzato dall’articolo 612 bis del codice penale, tanto più che lo stesso non può essere considerato disgiuntamente dagli ulteriori atti contestati, soprattutto ai fini della prova dell’elemento soggettivo del reato e dell’abitualità della condotta.

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