CONTRATTUALISTICA ITALIANA ED INTERNAZIONALE

Il consenso per l’installazione di cookie deve essere specifico e non è quindi validamente espresso in caso di una casella di spunta preselezionata.

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Così ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella sentenza 673 dell’1 ottobre 2019 dove ha osservato che la normativa europea in vigore ed in particolare quella relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche nonché quella concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la loro libera circolazione devono essere interpretate nel senso che “il consenso di cui a tali previsioni di legge non è validamente espresso quando l’archiviazione di informazioni o l’accesso a informazioni già archiviate nell’apparecchiatura terminale dell’utente di un sito Internet attraverso cookie sono autorizzati mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso.” Inoltre è stato stabilito che “il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali cookie rientrano tra le informazioni che il fornitore di servizi deve comunicare all’utente di un sito Internet.”.

Il caso

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