DIRITTO PENALE

In caso di danni riportati da un calciatore per una buca sul campo di gioco può essere ritenuto responsabile il presidente della società calcistica titolare dell’impianto.

In caso di danni riportati da un calciatore per una buca sul campo di gioco può essere ritenuto responsabile il presidente della società calcistica titolare dell’impianto.

Il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l’esercizio delle attività e discipline sportive, è infatti titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del codice penale, ed è tenuto a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva.

Potrebbe quindi essere riconosciuta una responsabilità dello stesso se queste cautele non vengono adottate e per questa ragione un utilizzatore del campo subisce un infortunio (Cassazione Penale, sentenza 9160 del 31 gennaio 2018).

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