In certi casi il familiare lavoratore che assista con continuità un parente disabile può scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
In certi casi il familiare lavoratore che assista con continuità un parente disabile può scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
L’articolo 33, comma 5, della legge. n. 104 del 1992 assicura, in determinati casi, al familiare lavoratore che assista con continuità un parente disabile entro il terzo grado la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Il TAR di Milano (sentenza n. 1609 del 26 agosto 2016) ha sottolineato che questa facoltà, corrispondente a un privilegio motivato da ragioni di natura solidaristica e assistenziale, costituisce un titolo di preferenza nella scelta della sede di lavoro e, una volta esercitata nella forma del trasferimento, costituisce, salvo specifiche eccezioni, una situazione giuridica definitiva. Si tratta, pertanto, di una situazione non modificabile se non, sussistendone i presupposti e secondo il regime proprio del rapporto di impiego, applicando il regime del trasferimento d’ufficio che deve tenere conto, nell’effettuare il bilanciamento degli interessi, oltre che delle esigenze di servizio anche delle situazioni di famiglia.
Il caso
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