SEPARAZIONI E DIVORZI

La fruizione del congedo parentale può essere frazionata in modalità oraria secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva (anche di livello aziendale) o, in mancanza, in base al criterio generale stabilito dalla legge.

La fruizione del congedo parentale può essere frazionata in modalità oraria secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva (anche di livello aziendale) o, in mancanza, in base al criterio generale stabilito dalla legge.

In tale ultimo caso la fruizione oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Ad esempio, un lavoratore con orario medio giornaliero di 8 ore può godere del congedo parentale per 4 ore.

In presenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, la fruizione del congedo parentale orario può avvenire nei limiti del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa.

 

Il caso

Il coniuge divorziato colpevolmente disoccupato ha comunque diritto all’assegno di…

Leggi di più

Abbandono del tetto coniugale? Può essere causa sufficiente per l’addebito…

Leggi di più

Incide il cambio di sesso del figlio maggiorenne sull’obbligo di…

Leggi di più

Il reddito di cittadinanza riconosciuto all’obbligato al mantenimento può essere…

Leggi di più

L'avvocato risponde

Fissa un appuntamento!
Il primo colloquio è gratuito.