La fruizione del congedo parentale può essere frazionata in modalità oraria secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva (anche di livello aziendale) o, in mancanza, in base al criterio generale stabilito dalla legge.
La fruizione del congedo parentale può essere frazionata in modalità oraria secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva (anche di livello aziendale) o, in mancanza, in base al criterio generale stabilito dalla legge.
In tale ultimo caso la fruizione oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Ad esempio, un lavoratore con orario medio giornaliero di 8 ore può godere del congedo parentale per 4 ore.
In presenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, la fruizione del congedo parentale orario può avvenire nei limiti del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa.
Il caso
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