La Pubblica Amministrazione deve provvedere alla manutenzione delle strade e risponde in caso di danno agli utenti.
La Pubblica Amministrazione deve provvedere alla manutenzione delle strade e risponde in caso di danno agli utenti.
Ai sensi della normativa in vigore l’ente proprietario di una strada è obbligato a provvedere alla sua manutenzione, a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti ed a mantenere in efficienza le stesse strade aperte al pubblico transito.
Ciò vale non solo per la “sede stradale”, ma anche per la zona non asfaltata ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della strada (“banchina”).
Conseguentemente l’ente proprietario deve prevenire e, in caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia presente sulla strada ed è inoltre tenuto al risarcimento dei danni conseguenti al suo mancato rispetto di tali obblighi (Cass. Civ., sez. III, n. 18325/2018).
Il caso
Che cosa bisogna fare se si rimane coinvolti in un…
Leggi di piùSe il conducente ha solo il foglio rosa, il proprietario…
Leggi di piùÈ risarcibile la perdita del rapporto nonni-nipoti?
Leggi di piùIncidente avvenuto a causa di lavori su una strada pubblica?…
Leggi di piùL'avvocato risponde
Fissa un appuntamento!
Il primo colloquio è gratuito.