SUCCESSIONI E DIVISIONI

La sola denuncia di successione può comportare un’accettazione tacita dell’eredità?

La sola denuncia di successione può comportare un’accettazione tacita dell’eredità?

No, come precisato anche nella sentenza dalla Cassazione civile nella sentenza n. 10796/2009 si ha un’accettazione tacita di eredità quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.

Allo stesso modo ha luogo un’accettazione tacita se il chiamato all’eredità compie degli atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare.

Gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sé soli inidonei a comprovare l’accettazione tacita dell’eredità.

Ma attenzione: ha invece luogo un’accettazione tacita se, oltre a questi, il chiamato pone in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.

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