L’amministratore di condominio che comunica a soggetti terzi lo stato di morosità di un condomino può rispondere del reato di diffamazione?
L’amministratore di condominio che comunica a soggetti terzi lo stato di morosità di un condomino può rispondere del reato di diffamazione?
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 22184/2019) ha confermato la condanna di un amministratore di condominio al risarcimento dei danni ad uno dei propri condomini conseguenti all’invio di lettere di sollecito indirizzate a diversi destinatari nelle quali si dava comunicazione che tale condomino era inadempiente al pagamento delle spese condominiali.
Tali lettere sono state infatti giudicate lesive della protezione dei dati personali del condomino.
La Corte di Cassazione ha in particolare stabilito che l’amministratore di condominio è tenuto a garantire la tutela della protezione dei dati personali dei condomini con riferimento ai pagamenti delle spese condominiali, di cui abbia conoscenza in ragione del suo mandato professionale. Se viene comunicato a più soggetti lo stato di morosità altrui e non viene quindi rispettato quest’obbligo può essere integrato il reato di diffamazione.
Il caso
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