Per provare la validità dei contratti di investimento e bancari basta la firma del cliente.
Per provare la validità dei contratti di investimento e bancari basta la firma del cliente.
La Cassazione (ordinanza n. 22385/19) ha recentemente ribadito che il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 23, è rispettato nel caso in cui il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, anche con la sola sottoscrizione dell’investitore.
Non è infatti necessaria la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso si può desumere in base a “comportamenti concludenti” dallo stesso tenuti. Tale soluzione vale anche per i contratti bancari.
Il caso
Che valore probatorio hanno le email nel processo civile?
Leggi di piùCosa sono le marche temporali?
Leggi di piùChe cos’è lo SPID?
Leggi di piùLa marcatura temporale nei documenti informatici: un nuovo strumento capace…
Leggi di piùL'avvocato risponde
Fissa un appuntamento!
Il primo colloquio è gratuito.