L’acquirente può fare causa anche contro il committente-venditore nel caso di crollo o pericolo di crollo dell’immobile.
L’acquirente può fare causa anche contro il committente-venditore nel caso di crollo o pericolo di crollo dell’immobile.
La disposizione di cui all’articolo 1669 del Codice Civile configura una responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, sancita per finalità di interesse generale, che supera i confini dei rapporti negoziali tra le parti.
Pertanto, l’azione di responsabilità prevista dalla suddetta norma può essere esercitata non solo dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore che abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilità, se lo stesso venditore ha assunto nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell’opera e sempre che si tratti di gravi difetti che possano pregiudicare la stabilità dell’edificio o menomare in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l’abitabilità del medesimo (Cass. Civ., sez. II, n. 4055/2018).
Il caso
L’acquirente deve provare i vizi della cosa acquistata.
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