CONTRATTUALISTICA ITALIANA ED INTERNAZIONALE

Quando sorge il diritto alla provvigione da parte del mediatore immobiliare?

Quando sorge il diritto alla provvigione da parte del mediatore immobiliare?

La Corte di Cassazione ha chiarito nella sentenza n. 30083/2019 che, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dallo stesso mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, ai sensi dell’art. 2932 del codice civile, ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.

Va invece escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. “preliminare di preliminare”.

In questi ultimi casi vi è quindi un accordo costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 del codice civile, ma idoneo soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento del danno derivante dalla violazione della specifica obbligazione contenuta nel medesimo accordo.

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