Che diritti hanno i beneficiari di un’assicurazione sulla vita se nel contratto vi è solo una designazione generica di “eredi”?
Che diritti hanno i beneficiari di un’assicurazione sulla vita se nel contratto vi è solo una designazione generica di “eredi”?
La Cassazione (sentenza 11421/2021) ha recentemente chiarito che la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
Pertanto, in assenza di una chiara diversa volontà del contraente, in caso di designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita spetta a ciascuno dei creditori una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, e non ha quindi luogo, invece, una ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria.
Se uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non è stato revocato o il contraente non ha disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.
Il caso
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