Il datore di lavoro può essere chiamato a risarcire il danno subito da una propria dipendente a causa della molestia da parte di un collega?
Il datore di lavoro può essere chiamato a risarcire il danno subito da una propria dipendente a causa della molestia da parte di un collega?
La Corte di Cassazione (sentenza n. 7097/2018) ha stabilito che nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, qualora un dipendente ponga in essere sul luogo di lavoro una condotta lesiva (in quel caso una molestia sessuale) nei confronti di un altro dipendente, il datore di lavoro, che rimane colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e non tutela quindi la vittima delle molestie, è chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2087 Codice Civile (“Tutela delle condizioni di lavoro”) nei confronti del lavoratore oggetto della lesione.
Successivamente lo stesso datore di lavoro ha diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la percentuale attribuibile alla responsabilità del medesimo, in quanto il dipendente, nel porre in essere la molestie verso la propria collega, è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro di diligenza e di fedeltà (articoli 2104 e 2105 Codice Civile), nonché ai principi generali di correttezza e di buona fede (articoli 1175 e 1375 Codice Civile e 97 Costituzione che stabilisce il “buon andamento della Pubblica Amministrazione”), che devono conformare non solo lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma anche i rapporti tra i dipendenti pubblici sul luogo di lavoro.

Il caso
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