Le ringhiere costituenti il parapetto del fronte dei balconi possono costituire parti comuni di un edificio condominiale.
Le ringhiere costituenti il parapetto del fronte dei balconi possono costituire parti comuni di un edificio condominiale.
Mentre i balconi di un edificio condominiale tendenzialmente non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, non essendo né necessari per l’esistenza del fabbricato, né destinati all’uso o al servizio di esso, i rivestimenti devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata. Pertanto la Corte di Cassazione (ordinanza n. 10848/2020) ha confermato una sentenza dove era stato deciso che le ringhiere costituenti il parapetto del fronte dei balconi ed i divisori degli stessi avessero principalmente una funzione di rendere esteticamente gradevole l’edificio, poiché erano “ben visibili all’esterno”, “disposti simmetricamente” e “omogenei per dimensioni, forma geometrica e materiale”.

Il caso
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