Per provare la validità dei contratti di investimento e bancari basta la firma del cliente.
Per provare la validità dei contratti di investimento e bancari basta la firma del cliente.
La Cassazione (ordinanza n. 22385/19) ha recentemente ribadito che il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 23, è rispettato nel caso in cui il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, anche con la sola sottoscrizione dell’investitore.
Non è infatti necessaria la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso si può desumere in base a “comportamenti concludenti” dallo stesso tenuti. Tale soluzione vale anche per i contratti bancari.
Il caso
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