Posso chiedere il risarcimento se viene pubblicata una mia foto senza il mio consenso?
La Cassazione (sentenza n. 12433/2008) ha chiarito che in caso di pubblicazione di una foto senza l’autorizzazione del soggetto ritratto, la parte lesa dalla pubblicazione della sua immagine ha sempre il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali di cui sia in grado di fornire la prova.
È però vero che in molti casi non è facile quantificare il danno economico subito, anche se sono certi ed incontestabili sia l’illiceità del comportamento dell’autore della pubblicazione, sia il fatto che questi ne abbia tratto vantaggio.
La giurisprudenza ha allora ritenuto che l’interessato ha comunque diritto di far valere a titolo di danno patrimoniale la perdita dei vantaggi economici che avrebbe potuto conseguire se – essendogli stato chiesto il consenso alla pubblicazione – avesse potuto negoziarne la concessione e chiedere per essa un compenso.
Il risarcimento dei danni patrimoniali può consistere, quindi, nel ritrasferire i vantaggi economici della pubblicazione illecita dal suo autore al titolare del diritto, e ad essi va commisurata l’entità della liquidazione.

Il caso
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