L’impugnazione, da parte dei chiamati all’eredità, di un avviso di accertamento emesso nei loro confronti in qualità di eredi dell’originario debitore può comportare l’accettazione tacita dell’eredità?
L’impugnazione, da parte dei chiamati all’eredità, di un avviso di accertamento emesso nei loro confronti in qualità di eredi dell’originario debitore può comportare l’accettazione tacita dell’eredità?
Risposta affermativa è stata data dalla Cassazione Civile nell’ordinanza 23989/2020.
In particolare è stato stabilito che se i chiamati all’eredità impugnano un atto di accertamento emesso nei loro confronti in qualità di eredi dell’originario debitore, senza contestare l’assunzione di tale qualità (e, quindi, il difetto di titolarità passiva della pretesa), ma censurando nel merito l’accertamento compiuto dall’Amministrazione finanziaria, deve ritenersi che gli stessi abbiano posto in essere un’attività che non è altrimenti giustificabile se non con la veste di erede.
Tale comportamento esorbita infatti dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario.
Il caso
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