L’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto non può essere rilevata d’ufficio.
L’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto non può essere rilevata d’ufficio.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 16723/2020), secondo le quali in particolare l’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto ai sensi dell’articolo 2725, comma 1, del codice civile – attenendo alla tutela processuale di interessi privati – non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del mezzo istruttorio.
Nel caso in cui, nonostante l’eccezione d’inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità previste dall’articolo 157, comma 2, del codice di procedura civile, altrimenti la stessa dovrà essere considerata come ritualmente acquisita e la nullità non potrà più essere fatta valere in sede di impugnazione.
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