Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria i cui giudizi sono stati introdotti con ricorso per decreto ingiuntivo l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta.
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria i cui giudizi sono stati introdotti con ricorso per decreto ingiuntivo l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta.
Secondo la Corte di Cassazione nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis D.lgs. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta.
Conseguentemente, se quest’ultima non si attiva, alla pronuncia di improcedibilità di cui all’articolo 5, comma 1-bis, D.lgs. 28 /2010, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020).
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