Ogni elemento del testamento olografo deve essere autografo, a pena di nullità.
Ogni elemento del testamento olografo deve essere autografo, a pena di nullità.
Ai sensi dell’art. 602, comma 1, codice civile, l’autografia e la sottoscrizione, unitamente alla data, costituiscono requisiti essenziali per la validità del testamento olografo: ( la presenza di tali elementi nella scheda testamentaria è necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l’integrale autenticità del documento e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore.) L’autografia deve concernere ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà devono essere scritte a mano dal testatore e pertanto in assenza di tale formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo, ai sensi dell’art. 606 comma 1, codice civile, e, quindi, privo di qualsiasi efficacia (Tribunale Torino sez. II, sentenza n.3385 del 9 luglio 2019).
Il caso
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