Il passeggero può aver diritto ad un doppio indennizzo se anche il volo sostitutivo arriva in ritardo.
Il passeggero può aver diritto ad un doppio indennizzo se anche il volo sostitutivo arriva in ritardo.
La Corte di Giustizia UE con la sentenza n. 832 del 12 marzo 2020 ha sottolineato che il Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e in particolare il suo articolo 7 paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che un passeggero, che ha beneficiato di una compensazione monetaria a causa della cancellazione di un volo ed ha accettato il volo alternativo gli è stato proposto, può pretendere un ulteriore rimborso, se anche il secondo volo ha un ritardo che si sia protratto per un numero di ore tale da dar diritto a una compensazione pecuniaria e la compagnia aerea è la stessa del volo cancellato.

Il caso
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